1. Se viene accolta la domanda di accesso alla procedura di concordato e a carico del sovraindebitato sussistono una o più procedure esecutive non ancora conclusesi con un provvedimento di assegnazione, la Commissione nazionale chiede al giudice competente di sospendere l'esecuzione pendente nei confronti del sovraindebitato.
2. Se un creditore instaura una procedura esecutiva dopo che il sovraindebitato