Art. 8.
(Sospensione delle procedure esecutive).

      1. Se viene accolta la domanda di accesso alla procedura di concordato e a carico del sovraindebitato sussistono una o più procedure esecutive non ancora conclusesi con un provvedimento di assegnazione, la Commissione nazionale chiede al giudice competente di sospendere l'esecuzione pendente nei confronti del sovraindebitato.
      2. Se un creditore instaura una procedura esecutiva dopo che il sovraindebitato

 

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ha presentato domanda di accesso alla procedura di concordato, e prima che sia dichiarata la chiusura della procedura, questi ne informa la Commissione nazionale che chiede al giudice la sospensione dell'esecuzione.
      3. Le esecuzioni restano sospese fino ad un anno dopo il termine fissato dal concordato con i creditori per l'esecuzione dell'accordo.